Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di rinegoziazione dei mutui degli enti locali).
1. Le disposizioni di cui al comma 430 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si intendono estese anche ai comuni e sono prorogate al 31 dicembre 2016. Le rinegoziazioni sono finalizzate alla riduzione dei tassi di interesse applicati sulla base delle condizioni di mercato vigenti, senza il prolungamento della scadenza naturale del mutuo, se non richiesto espressamente dall'ente richiedente.
2. Gli eventuali oneri derivati dall'applicazione del comma 1 sono a carico delle risorse stanziate per le finalità di cui all'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nei limiti di 50 milioni.