Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:
Art. 19-bis.
(Disposizioni per gli enti locali che vantano crediti certi, liquidi ed esigibili da parte di altre amministrazioni pubbliche).
1. Per l'anno 2016, ai comuni che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità interno nell'anno 2015 a causa della mancata riscossione di crediti certi, liquidi ed esigibili da parte di altre amministrazioni pubbliche, non si applicano le sanzioni di cui al comma 26, lettera a) e lettera d), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.