stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 19.020. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
19.020.
inammissibile

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Interpretazione autentica ai fini dell'applicazione dell'imposta immobiliare alle piattaforme petrolifere).

  1. L'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel senso che si considerano fabbricati anche le piattaforme petrolifere collocate nel mare territoriale fino ad una distanza di 12 miglia marine. Nelle more della revisione delle norme tecniche finalizzate all'effettiva iscrizione nel catasto edilizio urbano, la base imponibile è quantificata ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, tenendo conto, a decorrere dal 1o gennaio 2016, di quanto disposto dall'articolo 1, commi 21 e 22 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. In assenza della distinta contabilizzazione delle suddette piattaforme nelle scritture contabili del possessore, le voci contabili estranee alla componente immobiliare sono sottratte dalla base imponibile anche in ragione di stime valutative tecniche. Il soggetto attivo d'imposta è individuato nel comune dove insiste la costa antistante il mare territoriale.