Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:
Art. 19-bis.
Al comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 2011, n. 111, le parole: «ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle» sono sostituite dalle seguenti: «delle».