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Legislatura XVII

Proposta emendativa 18.5. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
18.5.
inammissibile

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. I contribuenti presentano in via telematica all'Agenzia dalle dogane gli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie, nonché delle prestazioni di servizi diverse da quella di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità, non comprendendo le prestazioni per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario».
  1-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrata e d'intesa con l'istituto nazionale di statistica, da emanare ai sensi del comma 6-ter dell'articolo 50 del decreto legge 30 agosto 1393, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 331, è modificato il contenuto degli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità, al fine di ridurlo alle sole informazioni concernenti i numeri di identificazione IVA delle controparti ed il valore totale delle transazioni suddette.
  1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter si applicano alle comunicazioni relative al periodo di imposta in corso ai 31 dicembre 2017 a ai periodi successivi.