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Legislatura XVII

Proposta emendativa 18.25. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
18.25.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, le province e i comuni prevedono la possibilità di sospendere o differire i termini ordinari di versamento, per tutti o per determinate categorie di contribuente, interessati da gravi calamità naturali o gravi condizioni di difficoltà economica individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.
  1-ter. Con gli stessi regolamenti di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, le province e i comuni prevedono altresì la possibilità di concedere, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, il pagamento dilazionato uniformandosi ai criteri e alle condizioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602.
  1-quater. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le province e i comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni contenute nei precedenti commi 2 e 3.