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Legislatura XVII

Proposta emendativa 18.21. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
18.21.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Servizio riscossione enti locali).

  1. All'articolo 7, comma 2, lettera gg-quater), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo le parole: «I comuni effettuano» sono inserite le seguenti: «, anche nelle forme associate di cui agli articoli 31, 32, 33 e 34 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 267».
  2. Il comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è abrogato.
  3. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, le province e i comuni prevedono la possibilità di sospendere o differire i termini ordinari di versamento, per tutti o per determinate categorie di contribuente, interessati da gravi calamità naturali o gravi condizioni di difficoltà economica individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.
  4. Con gli stessi regolamenti di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, le province e i comuni prevedono altresì la possibilità di concedere, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, il pagamento dilazionato uniformandosi ai criteri e alle condizioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica locale.
  5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le province e i comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni contenute nei precedenti commi 3 e 4.