Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:
Art. 18-bis.
1. Per l'anno 2016, in deroga a quanto disposto dall'articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il pagamento delle risorse finanziarie dovute dal Ministero dell'interno agli enti locali, a qualsiasi titolo maturate alla data del 31 luglio 2016, ivi comprese quelle a titolo di Fondo di solidarietà comunale, è effettuato entro il 15 agosto 2016.