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Legislatura XVII

Proposta emendativa 18.07. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
18.07.

  Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Interventi a tutela del pubblico denaro: incasso diretto delle somme riscosse a favore dell'ente locale).

  1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il pagamento spontaneo delle entrate anche tributarie dei comuni e degli altri enti locali dovuto dai soggetti obbligati alle scadenze naturali di pagamento, o successivamente in regime di ravvedimento, deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.
  2. All'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono escluse in ogni caso le attività di incasso diretto di tali entrate».

  Conseguentemente, al decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, al comma 2 dell'articolo 7, la lettera gg-septies) è soppressa.

  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, può determinare ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, attraverso un decreto da emanarsi, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro novembre giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. Con il provvedimento di cui al comma 3, sono altresì individuate le modalità con le quali gli enti locali assicurano ai soggetti privati affidatari dei servizi il pagamento delle prestazioni in termini temporali certi e contestuali all'acquisizione delle entrate dell'ente impositore, nonché le modalità di accesso del soggetto affidatario alle rendicontazioni dei pagamenti intervenute con riferimento alle entrate affidate sui diversi canali di pagamento disponibili, anche di natura elettronica.
  5. Tutte le entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali possono essere iscritte a ruolo solo a seguito della emissione e della notifica dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo per la riscossione coattiva degli enti locali. L'ingiunzione è emessa dall'ente locale o dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel caso del conferimento in concessione di tale funzione ed è notificata anche con le modalità di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche ed integrazioni.
  6. Le disposizioni di cui al presente, articolo si applicano anche ai contratti di affidamento della gestione, dell'accertamento o della riscossione delle entrate degli enti locali vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con decorrenza dal 1o gennaio 2017.
  7. Le presenti disposizioni costituiscono, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, norme di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.