stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 18.044. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
18.044.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere i seguenti:

Art. 18-bis.
(Interventi a tutela del pubblico denaro: incasso diretto delle somme riscosse a favore dell'ente locale).

  1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il pagamento spontaneo delle entrate anche tributarie dei Comuni e degli altri enti locali dovuto dai soggetti obbligati alle scadenze naturali di pagamento, o successivamente in regime di ravvedimento, deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.
  2. All'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Sono escluse in ogni caso le attività di incasso diretto di tali entrate.». Al decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, al comma 2 dell'articolo 7, la lettera gg-septies) è soppressa.
  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, può determinare ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, attraverso un decreto da emanarsi, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del nascente decreto.
  4. Con il provvedimento di cui al comma 3, sono altresì individuate le modalità con le quali gli enti locali assicurano ai soggetti privati affidatari dei servizi il pagamento delle prestazioni in termini temporali certi e contestuali all'acquisizione delle entrate dell'ente impositore, nonché le modalità di accesso del soggetto affidatario alle rendicontazioni dei pagamenti intervenute con riferimento alle entrate affidate sui diversi canali di pagamento disponibili, anche di natura elettronica.
  5. Tutte le entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali possono essere iscritte a ruolo solo a seguito della emissione e della notifica dell'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo per la riscossione coattiva degli enti locali. L'ingiunzione è emessa dall'ente locale o dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel caso del conferimento in concessione di tale funzione, ed è notificata anche con le modalità di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai contratti di affidamento della gestione, dell'accertamento o della riscossione delle entrate degli enti locali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dal 1o gennaio 2017.
  7. Le presenti disposizioni costituiscono, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione norme di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Art. 18-ter.
(Potenziamento dell'attività di riscossione, accertamento e controllo degli enti locali).

  1. Al fine di facilitare le attività di riscossione degli enti locali, nel rispetto delle norme relative alla protezione dei dati personali, l'ente locale creditore e il soggetto da questo incaricato, sono autorizzati ad accedere gratuitamente, anche in via telematica:
   a) a tutti i dati rilevanti ai predetti fini detenuti da uffici pubblici e da soggetti gestori di pubblici servizi, con facoltà di prenderne visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori ed eventuali coobbligati, nonché di ottenere le relative certificazioni, previa attestazione, anche in via informatica, della avvenuta emissione e notifica dell'ingiunzione;
   b) limitatamente ai debitori nei confronti dei quali devono procedere alla riscossione coattiva, ai dati ed alle informazioni disponibili presso i sistemi informativi INA – SAIA del Ministero dell'interno e presso l'Agenzia delle entrate, inclusi i dati relativi all'anagrafe dei conti correnti bancari e quelli di pertinenza del catasto e delle conservatorie dei registri immobiliari, nonché presso i sistemi informativi degli altri soggetti pubblici o titolari di pubblici servizi, quali gli enti previdenziali, le Camere di commercio, il Pubblico registro automobilistico, i fornitori di energia elettrica, gas, acqua, salve le esigenze di tracciatura, riservatezza e segreto derivanti dalle vigenti disposizioni di legge, anche ai fini di consentire gli incroci di dati ed informazioni utili alla attivazione delle procedure di riscossione delle proprie entrate;
   c) al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale e della banca dati della pubblicità immobiliare, in base alle medesime condizioni di accesso previste ai fini della riscossione delle entrate erariali per l'Agente della riscossione.

  2. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze saranno individuate le modalità di attuazione del presente comma entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 18-quater.
(Tutela dei diritti del contribuente: moratoria sui crediti di modesta entità, regolazione della fase precoattiva, dilazione dei pagamenti, certezza degli oneri della riscossione coattiva).

  1. Non si procede all'emissione di ingiunzione per somme inferiori a 30 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità e ad entrate di diversa natura. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero mediante successive ingiunzioni di pagamento che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo.
  2. Prima di attivare la procedura di riscossione coattiva con l'incardinamento delle procedure di pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi o prima di applicare una misura cautelare a seguito della notifica di ingiunzione, purché decorsi i termini per l'impugnazione, l'ente locale creditore o il soggetto da questo incaricato invia un sollecito di pagamento tramite posta ordinaria, con il quale si ricorda che il termine di adempimento è scaduto e che qualora non si provveda al pagamento entro novanta giorni dalla data di spedizione si darà corso alle procedure esecutive e cautelari.
  3. Gli enti locali, con proprio regolamento, possono disciplinare ulteriori modalità di riscossione precoattiva, relativamente alle fasi sia precedenti che successive all'emissione dell'ingiunzione.».