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Legislatura XVII

Proposta emendativa 18.041. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
18.041.
inammissibile

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazione dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

  1. All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 12-bis, le parole da: «in misura pari al 50 per cento ciascuno» fino a «strade in concessione» sono sostituite dalle seguenti: «allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater»;
   b) il comma 12-quater è sostituito dal seguente: «12-quater, Ciascun ente locale con più di cinquemila abitanti trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, ai fini delle rispettive attività istituzionali, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante dal rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La medesima relazione, nello stesso termine, è altresì trasmessa al competente ufficio territoriale del Ministero dell'economia e delle finanze. Fatte salve eventuali responsabilità penali, l'ente che non trasmette la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizza i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.696 a euro 18.785 per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze, comminata dal predetto ufficio territoriale del Ministero dell'economia e delle finanze».

  2. All'articolo 25, della legge 29 luglio 2010, n. 120, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e dell'economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato il modello di relazione di cui all'articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e sono definite le modalità di trasmissione in via informatica della stessa. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono definite, altresì, le modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che, fuori dei centri abitati, non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità».