Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
1. In caso di mancata trasmissione da parte di ciascun ente locale della relazione di cui al comma 12-quater dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1932, si applica la disposizione di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 721, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.