Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Regime IVA delle cessioni da privati in materia urbanistica).
1. Tra le cessioni non rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 1 dell'articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si intendono comprese le aree, i fabbricati e le opere di urbanizzazione, ovvero le prestazioni di servizi, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni urbanistiche, ovvero di accordi convenzionali finalizzati alla trasformazione del territorio.