Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Interventi di modifica delle modalità di gestione delle riduzioni di risorse previste dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66).
2. Al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 dell'articolo 8 le parole: «per l'acquisto di beni e servizi» sono soppresse;
b) l'articolo 14 è abrogato;
c) l'articolo 15 è abrogato;
d) il comma 4 dell'articolo 24 è abrogato.