stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 18.02. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
18.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni per favorire l'accorpamento e la razionalizzazione delle funzioni delle Camere di commercio).

  1. Alle Camere di commercio industria artigianato ed agricoltura che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto hanno concluso la procedura di accorpamento con le modalità previste dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 580 del 1993 non si applicano le norme di contenimento della spesa previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il maggiore importo in disponibilità delle Camere è utilizzato per finanziare programmi di sostegno alle imprese delle rispettive circoscrizioni territoriali.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.