Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Vincoli all'acquisto di immobili).
1. All'articolo 12, comma 1-ter, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «gli enti territoriali e» sono soppresse.