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Legislatura XVII

Proposta emendativa 17.9. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
17.9.
inammissibile

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Il Ministero della giustizia, per il triennio 2016-2018, è autorizzato a procedere all'assunzione a tempo indeterminato di unità di personale non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria non reclutate con le procedure di mobilità di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e all'articolo 1, comma 771, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, decorsi trenta giorni dalla comunicazione del Dipartimento della funzione pubblica della conclusione delle procedure di mobilità, nell'ambito e nei limiti delle residue risorse finanziarie disponibili per la copertura dei contingenti previsti dalle predette disposizioni.
  1-ter. Le procedure di cui al comma 1-bis operano mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o mediante procedure concorsuali pubbliche disciplinate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione che individua le predette graduatorie e definisce i criteri e le priorità delle procedure assunzionali da avviare, tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai processi di razionalizzazione organizzativa e ai conseguenti fabbisogni di professionalità.
  1-quater. Ai fini della completa definizione delle procedure di reclutamento di cui ai commi 1-bis e 1-ter e in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il personale in servizio presso l'amministrazione della giustizia, fatta eccezione per il personale con qualifiche dirigenziali, non può essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni fino al 31 dicembre 2019. Il divieto non si applica ai comandi, distacchi e assegnazioni presso gli organi costituzionali.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Personale insegnante, educativo e ricollocamento del personale soprannumerario degli enti di area vasta».