All'articolo 16, del decreto-legge aggiungere i seguenti commi:
1-bis. Il personale assunto nell'ambito della funzione di protezione civile non è computato ai fini delle limitazioni assunzionali nei Comuni interessati e la spesa per il personale impiegato in tale funzione non è computata nei limiti della spesa di personale fissati dalle vigenti disposizioni di legge, nei limiti fissati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di intesa con la Conferenza Stato Città e Autonomie locali.
1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.