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Legislatura XVII

Proposta emendativa 16.25. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
16.25.
inammissibile

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti i seguenti commi:
  «1-quater. Gli enti locali per i quali, successivamente all'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, sia intervenuto specifico provvedimento giurisdizionale di annullamento della delibera di dichiarazione del dissesto finanziario o della procedura di dissesto, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono ripianare il disavanzo, determinato con il rendiconto di gestione relativo all'esercizio finanziario precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato in anni trenta. I medesimi enti, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare, entro 120 giorni dall'entrate in vigore della presente legge, possono procedere, altresì, al ripiano dei debiti iscritti in bilancio e dei debiti fuori bilancio di competenza dell'OSL in anni dieci. Al fine di consentire un corretta gestione dei crediti e dei debiti già di competenza dell'OSL, gli enti costituiscono specifici uffici per la gestione delle predette procedure sotto la direzione dei Dirigenti di settore, coordinati dal Dirigente del settore finanziario. I medesimi enti privi di personale in organico in possesso di adeguata categoria e profilo professionale per ricoprire le funzioni di Dirigente o Responsabile del Servizio Finanziario nonché di Istruttore contabile (ragioniere), di possono procedere, anche in caso di mancata attivazione delle azioni indicate nel presente comma, ad attivare le relative procedure di reclutamento, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, attingendo, in via prioritaria, alle graduatorie proprie vigenti, alle graduatorie di concorso vigenti anche presso altri enti o a procedure di mobilità.
  1-quinquies. I comuni con popolazione inferiore ai cinquemila (5.000) abitanti, con un alto tasso di disoccupazione o di abbandono del centro storico o sottoposti a gravi eventi e calamità naturali, sono ammessi ad usufruire delle stesse facoltà previste dal precedente comma.».