Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Al fine di evitare un pregiudizio alla continuità dell'azione amministrativa, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, cui sono state affidate mansioni sulla base di contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato, stipulati in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione dei diversi contratti collettivi nazionali di comparto del quadriennio 1998-2001 ed oggetto di annullamento in sede giurisdizionale dopo almeno un decennio dalla loro indizione continua ad essere corrisposto a titolo individuale e in via provvisoria, sino a una specifica disciplina contrattuale di comparto, il relativo trattamento economico e gli stessi continuano a svolgere le relative funzioni, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.».