Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale» le parole: «, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale» sono soppresse;
b) dopo le parole: «è attribuita» sono aggiunte le seguenti: «in ogni caso, indipendentemente dalla fascia professionale di appartenenza,».