Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:
Art. 16-bis.
1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il pagamento delle rate dei mutui erogati è sospeso fino al 31 dicembre 2017 per le sole province. I risparmi di rata sono destinati esclusivamente alla corresponsione dei trattamenti economici del personale in organico a qualunque titolo impiegato, nei casi in cui detta corresponsione risulti già in arretrato o gli enti non siano in grado di provvedervi per il futuro a causa di carenze di bilancio.