Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:
Art. 16-bis.
(Decadenza dei presidente della provincia).
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 7 aprile 2014, n. 56, i presidenti delle province che hanno cessato di essere sindaci decadono dalla carica di presidente della provincia e fino alle nuove elezioni svolgono mera attività di ordinaria amministrazione.