Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Per l'anno 2016 e per i soli fini della rinegoziazione di cui all'articolo 1, comma 759, della legge 28 dicembre 2016, n. 208, per gli enti di area vasta non valgono i limiti di indebitamento di cui all'articolo 204 del TUEL.