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Legislatura XVII

Proposta emendativa 15.22. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
15.22.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.
(Piano riequilibrio finanziario).

  1. L'articolo 1, comma 714 della legge n. 208 del 2015 è sostituito dal seguente:
  1. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono provvedere, con delibera da adottarsi dal consiglio dell'ente entro la data del 30 novembre 2016, a rimodulare o riformulare il piano stesso, ferma restando la durata massima del piano di riequilibrio come prevista dall'articolo 243-bis, comma 5, del suddetto decreto legislativo n. 267 del 2000, e quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio, anche in deroga agli articoli 188 e 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché per tenere conto del maggior esborso previsto a carico delle province ai sensi dell'articolo 1, comma 418 della legge n. 190 del 2014, per l'anno 2016, che deve trovare copertura entro i termini di durata del piano. Dalla adozione della delibera consiliare discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ident. 15.1.