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Legislatura XVII

Proposta emendativa 15.10. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
15.10.

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 15.
(Piano riequilibrio finanziario).

  L'articolo 1, comma 714 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è sostituito dal seguente:

ART. 714.
  1. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono provvedere, con delibera da adottarsi dal consiglio dell'ente entro la data del 30 novembre 2016, a rimodulare o riformulare il piano stesso, ferma restando la durata massima del piano di riequilibrio come prevista dall'articolo 243-bis, comma 5, del suddetto decreto legislativo n. 267 del 2000, e quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio, anche in deroga agli articoli 188 e 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Dalla adozione della delibera consiliare discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  2. Gli enti locali di cui al punto 1, se alla data della presentazione o dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 possono rimodulare o riformulare il predetto piano scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'articolo 243-bis, comma 8, lettera e) e ripianando tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. 

  Conseguentemente all'articolo 243-bis comma 9 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
  le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
   b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo vanno eliminati gli stanziamenti destinati:
    alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
    alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;
    al servizio di trasporto pubblico locale;
    al servizio di pubblica illuminazione;
    al finanziamento della spesa relativa all'accoglienza, su disposizione della competente Magistratura, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto.
   c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo vanno eliminate le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, ad enti, agenzie e/o fondazioni lirico sinfoniche;
  dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) ferma restando l'obbligatorietà dei tagli richiamati nei due punti precedenti, l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in termini di valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui agli elenchi delle lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni dovranno essere puntualmente evidenziate all'interno del piano di riequilibrio approvato.