Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle amministrazioni centrali, delle Autorità indipendenti e della Corte dei conti, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è predisposto un sistema unico di rilevazione dei dati e delle informazioni che gli enti locali sono tenuti a trasmettere periodicamente in base alla legislazione vigente.
1-ter. Il modello di rilevazione, realizzato mediante tecnologia web, può essere aggiornato ad intervalli non inferiori al biennio. Salvo casi straordinari e specifici, nessuna informazione e nessun dato può essere richiesto agli enti locali al di fuori del sistema unico di rilevazione di cui al comma 1-bis.».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Spese degli enti locali.