Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
I comuni che, a seguito delle sopraggiunte modifiche legislative in tema di contabilità pubblica e pareggio di bilancio, risultano impossibilitati ad attivare investimenti già cofinanziati dell'Unione europea o dalla BEI, in materia di efficienza energetica, di energie rinnovabili e di trasporto sostenibile, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto lo comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze al fine di effettuare un monitoraggio preliminare a garantire la realizzazione dei suddetti investimenti.