stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 14.8. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
14.8.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Gli enti locali che hanno ottenuto alla data del 30 giugno 2016 l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato ai sensi dell'articolo 261 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e si trovino nel periodo di risanamento di cui all'articolo 265 di cui al medesimo testo unico, al fine di consentire la realizzazione del piano di riequilibrio quando questa è vincolata dall'acquisizione dei proventi derivanti dall'alienazione di beni del patrimonio disponibile, possono, con motivato provvedimento da sottoporre all'organo di revisione, ripartire il disavanzo di amministrazione come risultante dall'ultimo rendiconto deliberato dopo la deliberazione del bilancio stabilmente riequilibrato, in non più di 30 esercizi a partire da quello per il quale è stata deliberata la predetta ipotesi di bilancio stabilmente dequilibrato e non oltre l'esercizio nel quale i predetti proventi verranno accertati. Il riparto del disavanzo di cui al periodo precedente non è da intendersi quale inosservanza delle prescrizioni contenute nel decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 261, comma 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.