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Legislatura XVII

Proposta emendativa 14.03. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
14.03.
inammissibile

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Misure urgenti per utenze degli istituti AFAM a carico delle Province).

  1. Le province continuano ad assumersi gli oneri previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 11 gennaio 1996, n. 23, per i Conservatori, le Accademie e gli Istituti superiori di industrie artistiche, fino all'emanazione di tutti i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
  2. All'onore derivante dall'attuazione della presente disposizione, quantificato in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.