stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.07. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
13.07.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Patti territoriali).

  1. All'articolo 1, delle legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 729 è aggiunto il seguente comma:
  «729-bis. Nel 2016 alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana, alla regione Sardegna e alla regione Friuli Venezia Giulia è attribuito un contributo di 150.000.000 di euro, in misura pari agli spazi finanziari validi ai fini del saldo di cui al comma 710 assegnato agli enti locali, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti, con le modalità previste dal comma 728, agli enti locali ricadenti nel loro territorio, nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione mediante accordo da sancire, entro il 20 settembre 2016, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli spazi finanziari sono ceduti nel rispetto delle finalità di cui al comma 729, eventualmente assegnando le disponibilità residue per il 75 per cento ai comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e per il 25 per cento alle province e alle città metropolitane. Il contributo non rileva ai fini del saldo di cui al comma 710 ed è destinato dalle regioni alla riduzione del debito. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono utilizzati dagli enti locali beneficiari per sostenere le spese in conto capitale effettuate a valere sulla quota del fondo pluriennale vincolato rinveniente dal ricorso al debito e in via residuale quelle relative ai debiti commerciali di parte capitale maturati alla data del 31 dicembre 2015 nonché quelle di investimento effettuate a valere sull'avanzo di amministrazione. Sono esclusi dal beneficio gli interventi di edilizia scolastica o di bonifica ambientale conseguenti ad attività minerarie. Qualora emergano, sulla base del monitoraggio di cui al comma 719, spazi finanziari concessi ma non utilizzati, l'ente locale è penalizzato nella determinazione del saldo per l'anno in corso, per un importo pari al 50 per cento dell'inutilizzo. Entro il termine perentorio del 31 ottobre 2016, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. La regione che autorizza gli enti locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo migliora, per pari importo, l'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di competenza della regione stessa. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, per l'anno 2016 si provvede per 150 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015 relative all'autorizzazione di spesa di cui al comma 10, dell'articolo 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e sue successive modificazioni e per l'importo di 1,65 milioni per l'anno 2016, di 2,45 milioni per l'anno 2017, di 3,03 milioni per l'anno 2018 e per 3,55 milioni per l'anno 2019 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;
   b) al comma 730 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2016 i termini del “15 settembre” e “30 settembre” sono prorogati rispettivamente al “15 ottobre” e al “31 ottobre”»;
   c) al comma 731, secondo periodo, le parole: «Agli enti locali», sono sostituite dalle seguenti: «Alle regioni e agli enti locali»;
   d) al comma 731 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2016 non si applicano i periodi precedenti per gli enti di cui al comma 729 e le regioni possono nei limiti degli spazi finanziari acquisiti ed utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al comma 729, secondo criteri, modalità e tempi di cui al comma 730, peggiorare esse stesse il proprio saldo per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari ceduti anche in un'unica annualità».

ident. 13.01.13.04.