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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.03. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
13.03.
inammissibile

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni per favorire l'accorpamento e la razionalizzazione delle funzioni delle camere di commercio).

  1. Al fine di finanziare programmi di sostegno delle imprese delle rispettive circoscrizioni territoriali, alle Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto hanno concluso la procedura di accorpamento con le modalità previste dall'articolo 1, comma 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, non si applicano le norme di contenimento della spesa previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Conseguentemente, all'articolo 19, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4, 12 e 13-bis del presente decreto, pari complessivamente a 92,4 milioni di euro per l'anno 2016 e a 22,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, si provvede:
   a) quanto a 92,4 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziata dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59;
   b) quanto a 22,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59.