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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.7. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3926

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/07/2016  [ apri ]
10.7.
inammissibile

  Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
  7-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il settimo periodo del comma 688 è sostituito dal seguente: «Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 30 settembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 15 settembre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, nonché ad inviare una apposita scheda di sintesi delle predette deliberazioni regolamentari e tariffarie, redatta in conformità allo specifico modello che verrà reso disponibile sul medesimo portale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione dei predetti documenti entro il termine del 30 settembre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente».
  7-ter. All'articolo 13, della legge 6 dicembre 2011, n. 201, il quarto, il quinto ed il sesto periodo del comma 13-bis sono sostituiti dal seguente: «Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 30 settembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti IMU, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 15 settembre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, nonché ad inviare una apposita scheda di sintesi delle predette deliberazioni regolamentari e tariffarie, redatta in conformità allo specifico modello che verrà reso disponibile sul medesimo portale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione dei predetti documenti entro il termine del 30 settembre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente».