Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e-bis) l'applicazione, anche in via sperimentale, di un'offerta di servizio agevolata o gratuita che si rivolga alle fasce più deboli e agli studenti di ogni ordine e grado».