Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. La disposizione dei commi 5, 6 e 7 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si interpreta nel senso che spetta al consiglio comunale la competenza esclusiva per quel che riguarda l'aggiornamento e/o l'adeguamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, spettando all'organo medesimo ogni determinazione di aggiornamento e/o adeguamento o di rigetto della proposte in merito. Nei casi in cui il consiglio a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione e nell'ambito della propria autonomia, non si pronunci o non ritenga di pronunciarsi, non sono addebitabili responsabilità agli organi gestionali dell'ente.