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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.1. in III Commissione in sede referente riferita al C. 3917

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/10/2016  [ apri ]
3.1.
approvato

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  «1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), valutati in euro 4.560 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese dell'Accordo medesimo, pari a euro 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), valutati in euro 4.000 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese dell'Accordo medesimo, pari a euro 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), valutati in euro 4.000 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese dell'Accordo medesimo, pari a 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), valutati in euro 4.360 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese dell'Accordo medesimo, pari a 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), valutati in euro 4.000 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese dell'Accordo medesimo, pari a 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), valutati in euro 4.000 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese dell'Accordo medesimo, pari a 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), valutati in euro 4.400 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese dell'Accordo medesimo, pari a 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, e agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), valutati in euro 4.000 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese dell'Accordo medesimo, pari a 1.700 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.»

Il Relatore