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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.02. in Assemblea riferita al C. 3886-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/07/2016  [ apri ]
2.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Per ogni sito di interesse nazionale per le bonifiche nonché per le aree di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 11 gennaio 2013, n. 7, comprese le aree ad esse contigue e quelle in cui i cittadini sono stati potenzialmente esposti a contaminanti provenienti da tali siti, il Ministero della salute in accordo con le regioni e le province autonome interessate assicurano la costante sorveglianza epidemiologica. Per tali aree entro il 30 dicembre 2016 è obbligatoria la costituzione del Registro dei Tumori e delle malattie da esposizione ambientale rispondenti ai criteri definiti in apposito Regolamento dal Ministero della salute, da emanarsi entro il 28 febbraio 2017 sentita la Conferenza Stato-Regioni. Il Regolamento assicura forme di costante partecipazione dei comitati territoriali di cittadini e delle associazioni dei medici per l'ambiente finalizzata al corretto funzionamento del Registro.