Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, il processo di trasferimento non pregiudica in alcun modo il mantenimento dei livelli occupazionali, le garanzie contrattuali e la protezione sociale dei lavoratori operanti presso i complessi aziendali del Gruppo ILVA precedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.»