Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In questo caso, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale provvede ad accertare e ad attestare, preventivamente al trasporto dei rifiuti destinati alle operazioni di recupero, l'assenza di rischi di contaminazione per la falda e per la salute, ai sensi dell'articolo 177, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».