Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
1. Il Governo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da approvarsi nel termine di 60 giorni dalla data conversione del presente decreto-legge, comprensivo di regolamento attuativo, dichiara la città di Taranto e di Statte Area no Tax, al fine di promuovere una politica di defiscalizzazione indirizzata a quelle imprese che investono alla bonifica dell'area attraverso progetti di alta tecnologia, innovazione, di ricerca e sviluppo in particolare nel campo efficentamento energetico e nei processi tecnologici definito Industria 4.0.
2. Gli sgravi fiscali di cui al comma 1 riguardano:
a) l'applicazione di un'imposta forfetaria pari al 10 per cento del reddito complessivo;
b) gli utili di esercizio reinvestiti dalle imprese nella zona no TAX godono dell'esenzione totale dalle imposte sui redditi, nazionali e locali, per un periodo di 5 anni.
3. Ai fini dei riconoscimento degli sgravi fiscali di cui al comma 2, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 1 stabilisce i criteri e le modalità per accedere all'area no Tax in particolare individua la superficie minima da bonificare per la impresa che intenda usufruire dei benefici della presente disposizione.
4. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della Zona no Tax si provvede mediante i finanziamenti dell'Unione europea destinati al sostegno degli investimenti nell'ambito del programma operativo regionale (POR) 2007-2013 e dei POR successivi.