Al comma 1, lettera b), dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: In ogni caso, il processo di trasferimento non pregiudica in alcun modo il mantenimento dei livelli occupazionali, le garanzie contrattuali e la protezione sociale dei lavoratori operanti presso i complessi aziendali del Gruppo ILVA precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.