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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.169.  nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 3886

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/07/2016  [ apri ]
1.169.(nuova formulazione)
approvato

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 8.2 aggiungere il seguente:
  8.2-bis. In relazione all'assoluta esigenza di assicurare le necessarie attività di vigilanza, controllo, monitoraggio e gli eventuali accertamenti tecnici riguardanti l'attuazione del Piano di cui al comma 8.1, potenziando a tal fine la funzionalità e l'efficienza dell'Agenzia Regionale Protezione Ambientale della Puglia (ARPA Puglia), quest'ultima è autorizzata ad assumere, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, in deroga alla normativa vigente in materia di limitazioni alle assunzioni, e a seguito di procedure di selezione pubblica disciplinate con provvedimento della Regione Puglia, personale a tempo indeterminato per un contingente strettamente necessario ad assicurare le attività di cui al presente comma, da inquadrare nel rispetto della vigente normativa regionale, nel limite massimo di spesa pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2017 a valere sulle risorse stanziate all'uopo nel bilancio della Regione Puglia.
  Le assunzioni possono essere effettuate previo espletamento delle procedure sulla mobilità del personale delle Province, di cui all'articolo 1, comma 423 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive integrazioni e modificazioni.

1.169.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 8.2 aggiungere il seguente:
  8.2-bis. In relazione all'assoluta esigenza di assicurare le necessarie attività di vigilanza, controllo, monitoraggio e gli eventuali accertamenti tecnici riguardanti l'attuazione del Piano di cui al comma 8.1, potenziando a tal fine la funzionalità e l'efficienza dell'Agenzia Regionale Protezione Ambientale della Puglia (ARPA Puglia), quest'ultima è autorizzata ad assumere, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, in deroga alla normativa vigente in materia di limitazioni alle assunzioni, e a seguito di procedure di selezione pubblica disciplinate con provvedimento della Regione Puglia, personale a tempo indeterminato per un contingente strettamente necessario ad assicurare le attività di cui al presente comma, da inquadrare nel rispetto della vigente normativa regionale, nel limite massimo di spesa pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2017 a valere sulle risorse stanziate all'uopo nel bilancio della Regione Puglia.
  Le assunzioni possono essere effettuate previo espletamento delle procedure sulla mobilità del personale delle Province, di cui all'articolo 1, comma 423 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive integrazioni e modificazioni.