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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.6. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3868

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/05/2017  [ apri ]
4.6.

  Sostituire gli articoli 4 e 5 con il seguente:
  4. È istituito presso il Ministero della salute, senza oneri per la finanza pubblica, un registro degli Osteopati.
  L'iscrizione al suddetto registro è consentita a coloro che sono in possesso di diploma di laurea o titoli equipollenti, definiti con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il laureato in osteopatia ha il titolo di dottore in osteopatia ed esercita le sue mansioni liberamente come professionista nel campo del diritto alla salute in ambito della medicina non convenzionale, ai sensi della normativa vigente.