Sostituirlo con il seguente:
Art. 4.
(Istituzione e definizione della professione dell'osteopata).
1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto, di concerto con il Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari e acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, istituisce entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il corso di formazione universitaria post laurea in osteopatia alla quale possono accedere i laureati in fisioterapia o in medicina e chirurgia.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti in osteopatia conseguiti in sedi formative italiane ed estere antecedente all'entrata in vigore della presente legge.