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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.2. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3868

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/05/2017  [ apri ]
4.2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Istituzione e definizione della professione dell'osteopata).

  1. Il Governo è delegato ad individuare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la professione sanitaria di osteopata, nel rispetto dei principi fondamentali di cui alla legge 1o febbraio 2006, n. 43 «Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali», mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. L'individuazione della nuova professione sanitaria di osteopata è da ricomprendere nell'area di cui agli articoli 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, il cui esercizio deve essere riconosciuto su tutto il territorio nazionale ed avviene, in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Patto per la Salute tra Stato e regioni e nei Piani sanitari regionali e che non trovano rispondenza in professioni già riconosciute dall'ordinamento italiano.
  2. L'individuazione della professione sanitaria dell'osteopata, così come previsto dall'articolo 5, comma 3 della legge n. 43 del 2006 è subordinata ad un parere tecnico-scientifico, espresso da un'apposita commissione, operante nell'ambito del Consiglio superiore di sanità, nominata dal Ministero della salute, alla quale partecipano esperti designati dal Ministero della salute e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e i rappresentanti della Federazione Nazionale degli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri e delle Associazioni dei fisioterapisti riconosciute maggiormente rappresentative con decreto del Ministro della Salute, senza oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, la partecipazione alle suddette commissioni non comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese.
  3. Gli accordi di cui al comma 1 individuano l'ambito di attività della professione di osteopata, definendo le funzioni caratterizzanti evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute dall'ordinamento italiano o con le specializzazioni delle stesse.
  4. Con successivo accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione sanitaria di osteopata di cui al comma 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari e acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità è definito l'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia.
  5. È istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, l'albo per la professione sanitaria di osteopata. Possono iscriversi all'albo i soggetti che hanno conseguito la formazione universitaria o equipollente in osteopatia, ai sensi del decreto di cui al comma 5, e i soggetti in possesso dei titoli di cui al medesimo comma 2.