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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.06. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3868

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/05/2017  [ apri ]
4.06.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Individuazione e riordino figura professionale del massofisioterapista).

  1. Nell'ambito degli operatori di interesse sanitario è individuata la figura professionale del massofisioterapista. Il massofisioterapista è l'operatore sanitario che, in possesso del relativo titolo, applica le tecniche di terapia manuale su prescrizione del medico e trova la sua naturale collocazione nel settore riabilitativo, svolgendo la propria attività in regime libero professionale e/o alle dipendenze di strutture pubbliche e private. Con decreto del Presidente della Repubblica proposto dal MIUR emanato di concerto con il Ministero della Salute, acquisito il parere delle regioni, si procede al riordino del profilo professionale e dell'ordinamento didattico del corso di massofisioterapista, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5 commi 1, 2, 4, 5 della legge 1o febbraio 2006 n. 43, ai fini dell'individuazione delle competenze del massofisioterapista.
  2. È affidata alla contrattazione collettiva con una specifica intesa integrativa da stipulare tra l'ARAN e le Organizzazioni Sindacali entro 90 giorni dall'emanazione dell'accordo fra Stato, regioni e province autonome, l'inserimento normativo ed economico del profilo del massofisioterapista nel contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto del servizio sanitario nazionale. Le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali prevedono l'inserimento del profilo del massofisioterapista nella contrattazione collettiva delle strutture sanitarie e sociosanitarie private e del terzo settore.
  3. I possessori dei titoli pregressi di massofisioterapista triennali, conseguiti ai sensi della legge 19 maggio 1971 n. 403, alla data di entrata in vigore della presente legge sono da considerarsi equipollenti al titolo universitario di fisioterapista. È garantita la conclusione, ai fini del riconoscimento dell'equipollenza del titolo, dei corsi di massofisioterapista iniziati e non ancora completati alla data di entrata in vigore della presente legge. L'equivalenza, per i possessori dei titoli biennali di massofisioterapia conseguiti ai sensi della legge 19 maggio 1971 n. 403, sarà riconosciuta con decreto del Ministero della salute ai soli fini dell'esercizio professionale (subordinato o autonomo).