Al comma 1, capoverso Art. 2, comma 2, lettera c), sostituire il primo periodo con il seguente: c) il collegio dei revisori, composto da tre iscritti all'albo dei revisori legali quali componenti effettivi e da un iscritto in qualità di revisore supplente, scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali.