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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.2. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3868

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/05/2017  [ apri ]
3.2.

  Al comma 1, Art. 2, comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) Il Consiglio direttivo degli Ordini esistenti e il Consiglio direttivo dei costituendi Ordini, oggi già Collegi, analogamente all'Ordine dei Medici Chirurghi, fatto salvo quanto previsto per la professione odontoiatrica dall'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409, sono costituiti da sette componenti se gli iscritti all'albo non superano il numero di cinquecento, da nove componenti se gli iscritti all'albo superano i cinquecento ma non i millecinquecento e da quindici componenti se gli iscritti all'albo superano i millecinquecento; con decreto del Ministro della Salute, tenendo conto del processo di assorbimento delle professioni sanitarie non ordinate, è determinata la composizione finale nel Consiglio direttivo dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché del Consiglio direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche; detta composizione finale dovrà garantire una rappresentanza per ciascuna Area delle professioni sanitarie non ordinate, rispettando comunque il limite massimo di cinque componenti aggiuntivi in rappresentanza della totalità delle professioni assorbite.