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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.105. in XII Commissione in sede referente riferita al C. 3868

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/05/2017  [ apri ]
3.105.

  Sostituire il comma 14 con i seguenti:
  14. L'individuazione di nuove professioni sanitarie da ricomprendere in una delle aree di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, il cui esercizio deve essere riconosciuto su tutto il territorio nazionale, avviene in sede di recepimento di direttive comunitarie ovvero per iniziativa dello Stato o delle regioni, in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Piano sanitario nazionale o nei Piani sanitari regionali, che non trovano rispondenza in professioni già riconosciute.
  14-bis. L'individuazione è effettuata, nel rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti dalla legge 1o febbraio 2006, n. 43, previo parere tecnico-scientifico del Consiglio superiore di sanità, mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
  14-ter. Gli accordi di cui al comma 14-bis individuano il titolo professionale, l'ambito di attività di ciascuna professione, il relativo percorso di studi, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti.
  14-quater. La definizione delle funzioni caratterizzanti le nuove professioni avviene evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse.
  14-quinquies. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1o febbraio 2006, n. 43 in materia di integrazioni delle professioni sanitarie.
  14-sexies. L'articolo 5 della legge 1o febbraio 2006, n. 43, è abrogato.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 4, comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Ai fini dell'individuazione delle competenze riconducibili alla professione dell'osteopata, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater della presente legge;
   b) all'articolo 5, comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Ai fini dell'individuazione delle competenze riconducibili alla professione del chiropratico, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater della presente legge.

Il Relatore