Al comma 1, capoverso Art. 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Per l'esercizio di funzioni di particolare rilevanza, il Ministero della salute, sentite le rispettive Federazioni nazionali e d'intesa con gli Ordini interessati, può disporre il ricorso a forme di avvalimento o di associazione tra i medesimi.